mercoledì 12 luglio 2023

Per le istruzioni riguardanti le singole nazioni o le patenti militari, selezionare in alto

 UE 
EXTRA UE
oppure
MILITARI



IMPORTANTE
Per la presentazione di conversioni patenti e CQC presso l'UPM di Torino attenersi alle istruzioni contenute in QUESTO avviso all'utenza

Le linee guida per la presentazione delle conversioni sono QUESTE 



GENERALITA' SULLA GUIDA CON PATENTE ESTERA

La patente estera:

• dà diritto a condurre tutti gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è valida, sia immatricolati all'estero sia in Italia, anche non appartenenti al soggetto straniero (es.: veicoli a noleggio senza conducente con targa italiana);

• dà diritto a condurre solo quei veicoli per cui essa è valida secondo le norme del Paese che l'ha rilasciata. Per verificare se un tipo di patente consente di guidare un certo veicolo è necessario riferirsi alle indicazioni riportate sulla medesima;

• deve essere accompagnata dal certificato di abilitazione professionale o da altri titoli abilitativi se prescritti dalle norme internazionali per la guida di determinati veicoli.   

• se rilasciata su modelli non conformi alle convenzioni internazionali deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana o dalla patente internazionale;

Non necessita di traduzione il modello ufficiale definito dalla Convenzione di Vienna del 1968.
La traduzione può essere effettuata dai funzionari della sede diplomatica o consolare italiana all'estero o della sede in Italia della Nazione interessata. È legittima la traduzione di perito iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio purché giurata davanti a notaio o cancelliere giudiziario.

 PATENTI NON UE O SEE 

Il conducente titolare di patente estera non UE e non SEE (non è rilevante se la patente è convertibile) può trovarsi in quattro situazioni. Nelle prime tre:

1) residenza acquisita da oltre un anno e patente in corso di validità

2) residenza acquisita da meno di un anno e patente scaduta

3) patente scaduta ma non residente in Italia

corre il rischio di essere fermato alla guida e sanzionato amministrativamente (multa) con ritiro della patente che viene successivamente inviata al Prefetto.

Se invece il conducente ha:

4) residenza acquisita da oltre un anno e patente scaduta

si applica l’articolo 116 (commi 15 e 17 ovvero guida senza patente) che prevede il fermo provvisorio dell’autoveicolo con possibilità di sequestro amministrativo ai fini della confisca se viene accertata una recidiva (se si tratta di moto o ciclomotore c’è subito il sequestro) e il sequestro penale della patente.

TABELLA RIASSUNTIVA SANZIONI PATENTI STRANIERE EXTRA UE


TITOLO ABILITATIVO
RESIDENZA IN
ITALIA
VALIDITÀ
SANZIONE




patente
da oltre 1 anno
scaduta
Art. 116, c. 15 e 17
patente
mendi 1 anno
scaduta
Art. 126, c. 11
patente
non residente
scaduta
Art. 126, c. 11
patent(anche non convertibile)
da oltre 1 anno
In corso di
validità
Art. 126, c. 11
abilitazionprofessionale,
eventualmente richiesta
da oltre 1 anno
scaduta
Art. 116, c.16 e 18
mancanza certificato di abilitazione
professionale o didoneità quando prescritto


Art. 135, c.10





CONVERSIONI SOSPESE E NON OPERANTI

Alcune conversioni sono state sospese o mai approvate. L’elenco degli Stati interessati è questo:

ANTILLE OLANDESI, ARABIA SAUDITA, BANGLADESH, BIRMANIA, BRASILE, BOSNIA-ERZEGOVINA,CAMERUN, CINA, COLOMBIA, COSTA RICA, CUBA, EMIRATI ARABI UNITI, ETIOPIA, GABON, GHANA, HAITI, HONDURAS, INDIA, IRAN, JUGOSLAVIA, ISOLE MAURITIUS, LIBIA, MACAO, MADAGASCAR, MALAYSIA, NICARAGUA, NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, PANAMA, PARAGUAY, PERÙ, REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, SIERRA LEONE, SINGAPORE, SIRIA, SUD AFRICA, SUDAN, TANZANIA, THAILANDIA, VIETNAM, ZAIRE.

L’autocertificazione sulla residenza storica è fondamentale per tutti i cittadini extracomunitari, che possono condurre veicoli per il primo anno e convertire la loro patente solo entro il quarto anno dalla prima residenza in Italia. Si suggerisce di acquisire agli atti un certificato storico emesso dal Comune ove è avvenuto l’ingresso in Italia e di allegare una fotocopia all’interno della pratica. Questo riduce i tempi di attesa perché evita al UPM di richiedere conferma al Comune stesso.



NORME VALIDE PER TUTTE LE PATENTI ESTERE

I conducenti muniti di patente estera (anche non comunitaria) sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite dal Codice della strada. Durante la circolazione sulle strade italiane questi soggetti sono equiparati sotto ogni aspetto ai conducenti italiani: ad essi sono quindi applicabili tutte le sanzioni previste per questi ultimi, inclusa la sospensione della patente
Il provvedimento di sospensione della patente è applicabile, al pari di ogni altra sanzione, anche alle patenti estere ed è disposto dal Prefetto del luogo in cui è stata accertata la violazione per periodi di tempo uguali a quelli previsti caso per caso per la sospensione delle patenti italiane.     
La sospensione dovrebbe essere revocata, e la patente restituita, quando il titolare straniero, prima della scadenza del periodo di sospensione, lasci il territorio nazionale.
I provvedimenti di revisione e di revoca per le patenti rilasciate da Stati extra UE non sono ammissibili.
La gestione dei punti, invece, avviene per “accumulo” e non per sottrazione. 

                    GESTIONE DEI PUNTI PER LE PATENTI ESTERE

Secondo le disposizioni dell'art. 6-ter della legge di conversione del decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.
I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall'art. 126-bis CdS per l'analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.
Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.


NORME VALIDE PER LE PATENTI COMUNITARIE 

Paesi membri dell'UE (data di adesione)

L'Unione europea ha 27 paesi membri (aggiornamento post Brexit):

Paesi candidati

  • Albania
  • Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
  • Montenegro
  • Serbia
  • Turchia
  • Ucraina

Paesi candidati potenziali

  • Bosnia-Erzegovina 
  • Kosovo
 Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo è possibile guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.
Se sulla patente comunitaria non è riportata la scadenza, il titolare può, entro i primi due anni dall'acquisizione della residenza, richiedere la conversione. Trascorsi due anni diventa obbligatoria la conversione (art. 136 bis).


PATENTI COMUNITARIE SENZA SCADENZA O CON SCADENZA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

La circolare 29853 del 26 settembre 2022 tratta i casi di patenti con validità non coerente con le norme comunitarie o senza data di scadenza. In particolare risponde alla domanda se tali patenti sono soggette all'esperimento di guida o meno. Il testo è il seguente:

Al riguardo sono stati richiesti chiarimenti interpretativi e procedurali con riferimento alla seguente istruzione: “le disposizioni in materia di esperimento di guida si applicano nel caso di conversione di una patente unionale scaduta da più di cinque anni al momento della richiesta di conversione: anche in tal caso, ai fini della disciplina applicabile a tale esperimento ed ai relativi effetti, fa fede la data di presentazione del mod. TT 746, così come esplicitato in premessa.”

È stato quindi chiesto di chiarire:
a) se la suddetta previsione di applica anche nel caso di patenti rilasciate da Stati SEE (Norvegia, Liechtenstein e Islanda);
b) se e come tenere in considerazione la validità delle patenti di guida superiori alla validità disposta dalla normativa nazionale, ai fini del computo del dies a quo dei 5 anni dalla scadenza, presupposti dal citato art. 126, co. 8-ter, CDS;
c) come procedere, in senso logico e cronologico, nel caso di richiesta di conversione di una patente per la quale debba applicarsi l’esperimento di guida.

Al riguardo si ritiene opportuno fornire con circolare ad hoc le seguenti istruzioni.

Per una migliore comprensione di quanto di seguito si espone, può essere utile considerare che, in termini più generali, la previsione di cui all’art. 126, co. 8-ter, CDS può essere assimilabile ad una particolare casistica dell’art. 128 CDS: il mancato rinnovo della patente di guida per più di 5 anni diventa ope legis un caso in cui è necessaria la verifica del permanere dell’idoneità tecnica. Pertanto:

a) La disciplina dell’articolo 126, co. 8-ter, si applica certamente anche alle patenti degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, oltre che a quelli dell’Unione Europea: le prime, come le seconde, sono conformi alla direttiva 2006/126/CE e dunque non vi è ragione per distinguerne il trattamento giuridico.

b) Con riferimento al quesito relativo al dies a quo per il computo dei 5 anni dalla scadenza, ai fini dell’applicazione della disciplina relativa all’esperimento di guida:
nel caso in cui, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 2 della citata direttiva, uno Stato membro abbia riconosciuto alla patente, di cui si chiede la conversione, una validità amministrativa superiore a quella che avrebbe nell’ordinamento nazionale (ad esempio accordi alle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B, B1 e BE una validità pari a 15 anni), oppure
non abbia inteso esercitare l’opzione di cui all’art. 7, infra par. 3, della medesima direttiva e quindi rilasci patenti con validità amministrativa non ridotta in ragione dell’età del titolare (ad esempio rilasci patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B, B1 e BE con una validità pari a 10/15 anni ad un conducente che ha più di 50 anni),
può affermarsi che – purché la patente rilasciata da uno Stato membro della UE o dello SEE abbia una scadenza coerente con le previsioni della direttiva 2006/126/CE, ivi compreso l’eventuale esercizio di un’opzione da quest’ultima consentita -, il titolare di tale patente può circolare con il documento abilitativo alla guida in suo possesso, in tutto il territorio UE e SEE, fino alla naturale scadenza della validità amministrativa dello stesso (cioè fino alla data annotata nel campo 4.b della patente): e quindi, ovviamente, può circolare anche Italia, pure se qui ha acquisito residenza anagrafica o normale.
Solo dopo tale scadenza può cominciare a calcolarsi il quinquennio utile ai fini dell’art. 126, co. 8-ter, CDS.
Diverse valutazioni devono però essere fatte nel caso in cui la patente UE o SEE abbia:
validità amministrativa illimitata, oppure
validità amministrativa difforme dalle citate disposizioni unionali.
Nel primo caso (patente con validità illimitata) vale l’art. 136-bis, co. 3, CDS, con il quale è stata data attuazione all’opzione di cui all’articolo 2, par. 23, della direttiva 2006/126/CE, e che così dispone: “Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.”.
Ne consegue che – qualora la patente abbia una validità illimitata -, il dies a quo per il computo dei 5 anni di cui all’art. 126, co. 8-ter, CDS decorre dal giorno successivo al compimento dei due anni dall’acquisizione della residenza normale.
Nel secondo caso (patente con validità non coerente con le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva) ai fini della determinazione del dies a quo soccorrono le istruzioni impartite con circolare prot. n. 23455 del 23.10.2014, avente ad oggetto “Conversione di patente comunitaria all’atto del rinnovo. Soppressione della procedura di riconoscimento ed emissione di tagliando”.
Ed invero, sia pure in tema di conversioni, la citata circolare dispone che: “Il titolare di patente di guida comunitaria …(omissis)… con validità amministrativa superiore a quella stabilita all’art. 7 paragrafo 2,:
- nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in Italia in data antecedente al 19/01/2013, ha una patente con validità fino al 19/01/2015 (due anni dopo l’entrata in vigore della direttiva) …(omissis)…;
- nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in data successiva al 19/01/2013, ha una patente con validità di due anni dalla data dell’acquisizione della residenza normale in Italia…(omissis)….”.

NB: QUESTO è il modulo che deve essere utilizzato per la certificazione


Ne consegue che – qualora la patente abbia una validità amministrativa non coerente con le disposizioni di cui al più volte citato articolo 7 della direttiva -, il dies a quo per il computo dei 5 anni di cui all’articolo 126, co.8-ter, CDS, decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità riconoscibile sul territorio italiano, calcolato secondo le su riportate istruzioni della circolare prot. n. 23455 del 23.10.2014.

c) Con riferimento all’ordine procedurale “conversione - esperimento di guida - esiti dello stesso” si ritiene che si possa procedere ad esperimento di guida ex art. 126, co. 8-ter, CDS solo sulla patente di guida italiana: la conversione della patente di guida è dunque il primo atto da compiersi. Ne seguono i consueti adempimenti con l’Autorità che l’ha emessa.
In tal senso depone l’articolo 11, par. 2, della più volte citata direttiva 2006/126/CE che così recita: “Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.”.
Si richiama l’attenzione di codesti Uffici e delle autoscuole o Studi di consulenza che eventualmente siano incaricate della presentazione dell’istanza di conversione sulla necessità di tenere adeguatamente informato il titolare di patente UE o SEE istante la conversione della circostanza che:
accolta l’istanza di conversione, ed emessa dunque una patente italiana, non sarà più possibile rinunciare a quest’ultima optando per il mantenimento della patente UE o SEE convertita;
- ricorrendo le condizioni di cui all’art.126, co. 8-ter, CDS, come specificate dalla presente circolare, ai fini della consegna materiale della patente di guida italiana - e dunque prima di tale consegna - occorre che il titolare presenti istanza per sottoporsi all’esperimento di guida (e dunque presenti istanza sul modello TT746).
Per tali ragioni, si suggerisce di far apporre all’utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo:
“Nel caso di conversione di una patente rilasciata da uno Stato UE o SEE, che non abiliti il titolare a guidare sul territorio italiano da più di 5 anni, ai fini della consegna della patente italiana, rilasciata per conversione, dovrà previamente presentare specifica istanza (modello TT746) per sottoporsi ad esperimento di guida ex art. 126, co. 8-ter, CDS.
In alternativa, la patente italiana dovrà essere consegnata esclusivamente al titolare dall’UMC, contestualmente alla notifica di un provvedimento di revisione ex art. 128 CDS sulla patente stessa.
In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata ex art. 130, co. 1, lett. b, CDS. La patente oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa”.
Tale dicitura può essere acquisita su modulistica a sé stante o anche, eventualmente, essere apposta in calce alla domanda di conversione.

Si richiama da ultimo l’attenzione sulla circostanza che la revisione su detta si pone in coerenza con le istruzioni già fornite con circolare prot. n. 13821 dell’11 giugno 2015 in materia di “Conversione di patenti di guida comunitarie, con validità amministrativa scaduta”, nella quale le parole “in caso di mancato esercizio alla guida per più di tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di mancato esercizio alla guida per più di cinque anni”.


ALTRE NORME COMUNI

I conducenti muniti di patente comunitaria sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite dal Codice della strada.
Il provvedimento di sospensione della patente è applicabile, al pari di ogni altra sanzione, anche alle patenti estere comunitarie. 
Il titolare di patente comunitaria cui viene imposta la revisione della medesima, ha l’obbligo di convertirla prima di sostenere gli esami.

Agli stati UE si aggiungono quelli appartenenti allo spazio economico europeo (SEE) ovvero:

ISLANDA
LIECHTENSTEIN
NORVEGIA

alcune norme comunitarie si applicano anche a:

PRINCIPATO DI MONACO
SAN MARINO
SVIZZERA

- Per i cittadini degli Stati UE e SEE, del Principato di Monaco, di San Marino e della Svizzera non è richiesto il permesso di soggiorno

-Per la conversione delle patenti del Principato di Monaco e della Svizzera è richiesto il conseguimento prima della residenza in Italia. Per San Marino non è necessario.

 - Per i cittadini UE e SEE titolari di patente che non riporta la validità, la scadenza (anche ai fini della digitazione) si calcola secondo le norme in vigore in Italia.

 - Di norma non è richiesta la traduzione con la sola eccezione di GRECIA, UNGHERIA e BULGARIA

 - Non sono convertibili le patenti di Cipro emesse dalla parte turca (Cipro del nord), mentre lo sono quelle emesse dalla parte greca.

- Per il Principato di Monaco l’ammissibilità alla conversione avviene a seguito dell’accertamento da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
                                

CONVERSIONE DI PATENTE

La conversione è possibile solo per gli Stati dell’UE/SEE e quelli con cui è in vigore un accordo di reciprocità. Per alcuni Stati non UE/SEE è prevista la conversione secondo particolari condizioni.

Per ottenere la conversione di una patente non UE/SEE, è vincolante il conseguimento PRIMA della data di acquisizione della residenza in Italia.


ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE

ALBANIA (valido fino al 12.07.2026)
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA

ESTONIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA

GIAPPONE
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
ISRAELE (valido fino al 22.08.2028)
LETTONIA
LIBANO
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO

MACEDONIA
MALTA
MAROCCO
MOLDOVA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO

PRINCIPATO DI MONACO
REGNO UNITO (valido fino al 30/03/2028)
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SERBIA (valido fino al 17.12.2028)
SLOVENIA
SPAGNA

SVEZIA
SVIZZERA (valido fino al 12.06.2026)
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA 
(valido fino al 18/07/2028)
UCRAINA (valido fino al 24/01/2027)
UNGHERIA

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari  




La norma sulla residenza, riguardante solo le conversioni di patenti extracomunitarie, si applica in maniera differente in funzione degli accordi di reciprocità. La tabella sottostante riassume la situazione attuale.




NORME GENERALI SULLA CONVERSIONE

Con la circolare 23455 del 23 ottobre 2014 è stata abolita la possibilità di ottenere il riconoscimento delle patenti comunitarie. 

Per tutti i casi di conversione è necessario disporre di:
-          Documento italiano da dove ricavare la residenza
-          Codice fiscale
-          Patente originale
-          Passaporto estero da dove accertare i dati anagrafici
-          Due fototessera
-          Un certificato medico con foto autenticata

In aggiunta, a seconda dei casi sono richiesti uno o più di questi documenti:
-          Permesso di soggiorno, quando previsto
-          Una traduzione asseverata in Tribunale
-     Una traduzione consolare (o rilasciata da ambasciata) con dichiarazione di autenticità e validità legalizzata in Prefettura
-          Una dichiarazione di individualità (legalizzata in Prefettura nei casi in cui è prevista questa procedura, vedi tabella)


In particolare la traduzione può essere effettuata da:
- rappresentanza diplomatica italiana nel paese che ha rilasciato la patente;
- rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente (la firma deve essere legalizzata dalla Prefettura-UTG competente per territorio ove ha sede la rappresentanza diplomatica);
- traduttore ufficiale abilitato o anche qualsiasi cittadino italiano o straniero che si assuma la responsabilità di effettuare una traduzione asseverata mediante giuramento davanti ad un cancelliere giudiziario o ad un notaio.



                                      PATENTE ESTERA SCADUTA

Qualora la patente sia scaduta:
- per le patenti comunitarie è possibile ottenere la conversione senza esame di revisione se la patente è scaduta da meno di tre anni, occorre però un nulla osta consolare legalizzato in Prefettura (per i Paesi ove è previsto) oppure un nulla osta dell’Ente di rilascio. Quest’ultimo deve essere munito di traduzione asseverata in tribunale qualora siano presenti caratteri non latini.
- per le patenti di paesi al di fuori dell’UE o SEE non è prevista la conversione dopo la scadenza.

E' la circolare 13821 del 11 giugno 2015 a precisare che è possibile ottenere la conversione di patenti comunitarie scadute. Si aggiunge il fatto che il soggetto può essere sottoposto a provvedimenti di revisione se la patente risulta scaduta da più di tre anni, che occorre sempre un certificato medico per ottenere questo tipo di conversione e che l’UPM potrà disporre una verifica presso l’Autorità estera competente per verificare che la patente non sia soggetta a provvedimenti.


                               PATENTE ESTERA SMARRITA

Qualora la patente sia smarrita, oltre alla denuncia:
- per le patenti comunitarie è possibile ottenere la conversione, occorre però un nulla osta consolare legalizzato in Prefettura (per i Paesi ove è previsto) oppure un nulla osta dell’Ente di rilascio. Quest’ultimo deve essere munito di traduzione asseverata in tribunale qualora siano presenti caratteri non latini. 
-         per le patenti di paesi al di fuori dell’UE o SEE non è prevista la conversione di patenti smarrite.

Esiste la possibilità di ottenere la patente senza esami per titolari di patente conseguita in Italia e successivamente convertita in altre nazioni. In tal caso si tratta di un duplicato della patente posseduta a suo tempo e la patente estera viene utilizzata come giustificativo ai fini di evitare la revisione (vedi quanto esposto sul rinnovo di patenti scadute da oltre tre anni).


ISTRUZIONI PARTICOLARI

- Non è consentito convertire una patente che a sua volta sia stata ottenuta per conversione di patente di uno Stato che non abbia accordi di reciprocità con l’Italia.

- Le traduzioni fatte dal traduttore (quindi non rilasciate dal Consolato) vanno ASSEVERATE in Tribunale.

- La traduzioni e tutte le dichiarazioni rilasciate dal Consolato o Ambasciata vanno LEGALIZZATE in Prefettura.

- La conversione è consentita solo con permesso di soggiorno valido, oppure presentando la relativa ricevuta di richiesta di rinnovo.

- Se la persona che vuole ottenere la conversione è titolare di patente italiana conseguita per esame, può rinunciare alla medesima (solitamente di categoria inferiore) allegando apposita richiesta.

- La convenzione di Londra del 7 giugno 1968 prevede la soppressione delle firme consolari ed  e’ valida per i seguenti paesi:
AUSTRIA, BELGIO, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA, LICHTENSTEIN, LUSSEMBURGO, MOLDOVA, NORVEGIA, OLANDA (PAESI BASSI), POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA (DAL 3/4/2012), SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, TURCHIA

- Qualora vi siano delle discordanze nei dati anagrafici riportati sui documenti, è necessaria una dichiarazione consolare (legalizzata in Prefettura) che certifichi i dati esatti utilizzando il modello apposito. Al riguardo è stata emessa la circolare 19/02/2014 - Prot. n. 3877
PREMESSA
Appare utile prendere, quale punto di riferimento la normativa in materia di iscrizione del cittadino straniero nell'anagrafe della popolazione residente, e dunque utile al rilascio della carta di identità. Sotto tale profilo, la normativa di riferimento è costituita dal DPR 223/1989, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente": posto in generale l'obbligo, per tutti coloro che rendono le dichiarazioni anagrafiche, di comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (cfr. art. 6), in sede di iscrizione anagrafica, il cittadino proveniente da Stato estero deve comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente (cfr. art. 14). All'atto di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, dunque, nella scheda riguardante il cittadino straniero sono indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno (cfr. art. 20, comma 2), che deve essere a tal fine esibito (cfr. art. 7). Il cittadino straniero è quindi iscritto in anagrafe con i dati desunti dal passaporto o documenti equipollenti o da altra documentazione autentica, tradotta e legalizzata o postillata con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente. Si sottolinea che - poiché ai fini dell'iscrizione all'anagrafe o del rilascio del permesso di soggiorno, non è obbligatorio esibire il certificato di nascita - può accadere che, quando il luogo di nascita non sia riportato nei predetti documenti, la carta di identità sia rilasciata senza la relativa indicazione. 

DISPOSIZIONI
Tanto premesso, si dispone che, nel caso in cui un cittadino straniero richieda il rilascio di un titolo abilitativo alla guida esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità, gli uffici della motorizzazione procederanno come segue:
a) nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso;
b) nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti. 

Con riferimento, poi, alle ipotesi di discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti - al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero - gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno. 
Appare superfluo sottolineare che non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

- Alla richiesta di conversione di una patente extra UE da parte di titolare con residenza in Italia da oltre quanto previsto nell'accordo di reciprocità, segue l’obbligo di revisione. Al titolare viene consegnato il modello apposito.
A questo riguardo precisiamo che la procedura è la seguente: 
1) A seguito di richiesta di conversione e successiva verifica del superamento dei termini, al richiedente viene comunicata la necessità di sostenere l’esame di revisione. Gli viene consegnato il modulo UPM, che va sottoscritto. In caso di rifiuto la pratica va agli atti; 
2) La patente italiana richiesta per conversione viene stampata;
3) L’ufficio provvedimenti fa partire la richiesta di revisione (saltando il passaggio di avvio al procedimento, vista la dichiarazione di consapevolezza firmata dall’interessato); 

4) Il provvedimento e la patente vengono consegnati al richiedente, che ha 30 giorni per ottemperare all’obbligo di revisione.
 
- E' previsto il conseguimento della patente superiore senza convertire la patente estera posseduta, secondo quanto disposto dall’art. 51 della legge 120/2010.  
In particolare, ecco il testo in oggetto: c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:   «7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  può conseguire la patente di guida corrispondente  alle  categorie  della patente estera posseduta il conducente titolare di patente  di  guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni  di reciprocità  richieste dall'articolo  136,  comma  2,   del   decreto legislativo  n.  285  del   1992,   dipendente   di   un'impresa   di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e  titolare  di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per  mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto  del  rilascio della patente, al titolare e' rilasciato  anche  un  duplicato  della carta di qualificazione del  conducente  con  scadenza  di  validità coincidente con quella della carta di  qualificazione  duplicata.  Le medesime disposizioni si applicano anche  qualora  il  dipendente  di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di  qualificazione  del  conducente  rilasciata  in Italia per mera esibizione della  patente  di  guida  posseduta,  sia titolare di una patente rilasciata da uno  Stato  membro  dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo  con  il quale  non  sussistono  le  condizioni  di   reciprocità   richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del  1992, che scada di validità».
  

E' POSSIBILE CIRCOLARE IN ITALIA CON UNA PATENTE NON COMUNITARIA SENZA LA PATENTE INTERNAZIONALE?

Come precisato anche nella circolare 300/A/2591/14/111/84/1 del MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, l'art. 135, comma 1, del Codice della Strada, prevede che, fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. 

Gli accordi internazionali, nel caso specifico la Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, che disciplina anche il tema dei documenti necessari per la guida in circolazione internazionale, prevalgono dunque sull'art. 135 C.d.S.

Infatti l'art. 41 della predetta Convenzione impegna le parti contraenti a riconoscere come valida ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6 e la patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della stessa Convenzione. Qualora la patente nazionale non fosse conforme al citato allegato 6 deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale.

Pertanto, condurre veicoli in territorio italiano avvalendosi di una patente conforme all'allegato 6 della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 (nella versione emendata in vigore dal 28.03.2011) senza il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in lingua italiana, è legittimo ed aderente ai principi stabiliti nella predetta Convenzione, le cui disposizioni, come già detto, prevalgono sull'art. 135 del C.d.S. il quale, invece, prevede il possesso di entrambi i documenti.
La facoltà di condurre veicoli in territorio italiano avvalendosi della sola patente conforme all'allegato 6 della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, senza il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in lingua italiana, deve estendersi a tutti i titolari di patente estera. In altri termini, ciò che legittima l'utilizzo della patente è la sua conformità all'allegato 6 della Convenzione di Vienna e non l'adesione alla stessa del Paese che l'ha rilasciata.

                           PATENTE O PERMESSO INTERNAZIONALE




La patente italiana è sufficiente per la guida nei Paesi UE o SEE, oltre che nei Paesi extra UE con i quali è in essere un trattato bilaterale tale che riconoscono valida per la guida la patente nazionale italiana, come la Svizzera, l’Algeria o la Turchia.
In tutti gli altri Stati, a condizione che abbiano sottoscritto la Convenzione di Vienna e/o di Ginevra, è necessario il possesso della patente internazionale o del permesso internazionale.
Il permesso internazionale di guida, valido al massimo un anno e comunque non oltre la scadenza della relativa patente italiana, viene rilasciato per utilizzo negli Stati aderenti solo alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Ginevra del 19.9.1949
La patente internazionale di guida, valida al massimo per tre anni e comunque non oltre la scadenza della relativa patente italiana, viene rilasciata per utilizzo negli Stati aderenti alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Vienna dell'8.11.1968.
In ogni caso dubbio è preferibile richiedere all'Ufficio Consolare del Paese, ove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la "Patente Internazionale di Guida" o il “Permesso Internazionale di Guida”, ovvero se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra, tenendo presente che in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana. 

La circolare 10815 del 6 maggio 2015 (QUESTA) precisa che la patente italiana in USA viene trattata in maniera diversa in funzione dello Stato in cui ci si reca, pertanto talvolta occorre il permesso internazionale o la patente internazionale. Allegata alla circolare una tabella riassuntiva dell’abilitazione richiesta nei vari Stati.
Dal 15 novembre 2015 le patenti internazionali, ovvero riferite alla convenzione di Vienna, adotteranno il nuovo stampato 26N. Non cambia nulla per i permessi internazionali (convenzione di Ginevra) che continueranno ad essere prodotti sulla base dello stampato 26 CTD. Lo spiega la circolare 24385 del 22 ottobre. 
 
 
ELENCO DEI PAESI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19.09.1949 E DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 08.11.1968

Permesso internazionale di guida secondo la Convenzione di Ginevra del 1949
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Bangladesh, Barbados, Benin, Botswana, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Ecuador, Egitto, Fiji, Filippine, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, Haiti, India, Israele, Jamaica, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Libano, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Marocco, Namibia, Niger, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Principato di Monaco, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zaire, Zimbawe.


Patente internazione di guida secondo la Convenzione di Vienna del 1968

 Bahamas, Bahrein, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Corea, Costa d’Avorio, Costarica, Croazia, Cuba, Ecuador, Filippine, Georgia, Ghana, Guyana, Kazakistan, Kuwait, Indonesia, Iran, Israele, Lituania, Macedonia, Marocco, Messico, Moldova, Mongolia, Niger, Pakistan, Principato di Monaco, Repubblica Centrafricana, Senegal, Seichelles, Sud Africa, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Turkmenistan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zaire.


RINNOVO DELLA PATENTE ITALIANA ALL’ESTERO

Il titolare di patente italiana residente o dimorante all'estero per più di sei mesi rinnova la propria patente attraverso le rappresentanze diplomatiche-consolari. Questa procedura dal 19 gennaio 2013 può essere eseguita anche nei paesi comunitari.
E’ importante che il titolare conservi la ricevuta del rinnovo per evitare la contestazione legata alla lunga inattività (oltre tre anni).
Secondo l’art. 126: “la validità della patente è altresì confermata da (…) una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica”
Tale documento, quindi, vale solo finché si rimane fuori dal territorio italiano. Lo stesso articolo prosegue con: “Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino (…) dovrà confermare la patente”.
Come noto, attualmente la richiesta di rinnovo comporta la ristampa della patente.
 



SMARRIMENTO DI PATENTE DA PARTE DI ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO ISCRITTO ALL’AIRE

Per gli italiani residenti all’estero valgono le norme appena esposte, con una sostanziale differenza in caso di smarrimento, furto o distruzione del documento di guida. In tal caso se il cittadino italiano risiede in un paese EU/SEE gli verrà rilasciato dall’UPM un attestato di possesso patente con il quale potrà ottenere la conversione della patente smarrita in una patente dello Stato in cui risiede al momento. 


TABELLA CODICI STATI (IL NUMERO FORMA IL CODICE FISCALE)





CONVERSIONE DELLA CQC

 Mentre la direttiva 2003/59/CE non disciplina, espressamente, la conversione della carta di qualificazione del conducente (come evidenziato al paragrafo 4 della circolare 7787 del 3 aprile 2014), dall'altra è anche vero che non la esclude. Qualora un conducente titolare di CQC rilasciata all'estero richieda la conversione in Italia, tale richiesta deve essere accolta. In attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno di semplificare il rilascio della patenteCQC si prevedono due situazioni:

a) rilascio di patenteCQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida italiana e di qualificazione CQC estera in corso di validità; nel caso in cui la patente di guida italiana fosse scaduta, il richiedente dovrà prima procedere al rinnovo di validità di detto documento, poi presentare istanza di rilascio di patenteCQC; 

b) rilascio di patenteCQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida rilasciata in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e di qualificazione CQC estera in corso di validità; il richiedente dovrà, dapprima, richiedere la conversione della patente di guida rilasciata in altro Stato membro, successivamente presentare istanza di rilascio di patenteCQC.

Attenzione però a queste norme particolari:

- la carta di qualificazione di cui si chiede la conversione va ritirata al momento del rilascio della patente CQC ovvero della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra, (o ne va ritirata l’eventuale denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione), ma non va restituita allo Stato che l’ha emessa; 

- in tutti i casi in cui la richiesta provenga da soggetto titolare di patente di guida italiana, il rilascio della patente CQC (o della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra) va subordinato all'acquisizione di un attestato, dell’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in quello Stato.