Per le istruzioni riguardanti le singole nazioni o le patenti militari, selezionare in alto
Il conducente titolare di patente estera non UE e non SEE (non è rilevante se la patente è convertibile) può trovarsi in quattro situazioni. Nelle prime tre:
1) residenza acquisita da oltre un anno e patente in corso di validità
2) residenza acquisita da meno di un anno e patente scaduta
3) patente scaduta ma non residente in Italia
corre il rischio di essere fermato alla guida e sanzionato amministrativamente (multa) con ritiro della patente che viene successivamente inviata al Prefetto.
Se invece il conducente ha:
4) residenza acquisita da oltre un anno e patente scaduta
si applica l’articolo 116 (commi 15 e 17 ovvero guida senza patente) che prevede il fermo provvisorio dell’autoveicolo con possibilità di sequestro amministrativo ai fini della confisca se viene accertata una recidiva (se si tratta di moto o ciclomotore c’è subito il sequestro) e il sequestro penale della patente.
TITOLO ABILITATIVO | RESIDENZA IN ITALIA | VALIDITÀ’ | SANZIONE |
patente | da oltre 1 anno | scaduta | Art. 116, c. 15 e 17 |
patente | meno di 1 anno | scaduta | Art. 126, c. 11 |
patente | non residente | scaduta | Art. 126, c. 11 |
patente (anche non convertibile) | da oltre 1 anno | In corso di validità | Art. 126, c. 11 |
abilitazione professionale, eventualmente richiesta | da oltre 1 anno | scaduta | Art. 116, c.16 e 18 |
mancanza certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto | Art. 135, c.10 |
I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall'art. 126-bis CdS per l'analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.
Paesi membri dell'UE (data di adesione)
L'Unione europea ha 27 paesi membri (aggiornamento post Brexit):- Austria (1995)
- Belgio (1958)
- Bulgaria (2007)
- Cipro (2004)
- Croazia (2013)
- Danimarca (1973)
- Estonia (2004)
- Finlandia (1995)
- Francia (1958)
- Germania (1958)
- Grecia (1981)
- Irlanda (1973)
- Italia (1958)
- Lettonia (2004)
- Lituania (2004)
- Lussemburgo (1958)
- Malta (2004)
- Paesi Bassi (1958)
- Polonia (2004)
- Portogallo (1986)
- Repubblica ceca (2004)
- Romania (2007)
- Slovacchia (2004)
- Slovenia (2004)
- Spagna (1986)
- Svezia (1995)
- Ungheria (2004)
Paesi candidati
- Albania
- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
- Montenegro
- Serbia
- Turchia
- Ucraina
Paesi candidati potenziali
- Bosnia-Erzegovina
- Kosovo
Al riguardo sono stati richiesti chiarimenti interpretativi e procedurali con riferimento alla seguente istruzione: “le disposizioni in materia di esperimento di guida si applicano nel caso di conversione di una patente unionale scaduta da più di cinque anni al momento della richiesta di conversione: anche in tal caso, ai fini della disciplina applicabile a tale esperimento ed ai relativi effetti, fa fede la data di presentazione del mod. TT 746, così come esplicitato in premessa.”
È stato quindi chiesto di chiarire:
a) se la suddetta previsione di applica anche nel caso di patenti rilasciate da Stati SEE (Norvegia, Liechtenstein e Islanda);
b) se e come tenere in considerazione la validità delle patenti di guida superiori alla validità disposta dalla normativa nazionale, ai fini del computo del dies a quo dei 5 anni dalla scadenza, presupposti dal citato art. 126, co. 8-ter, CDS;
c) come procedere, in senso logico e cronologico, nel caso di richiesta di conversione di una patente per la quale debba applicarsi l’esperimento di guida.
Al riguardo si ritiene opportuno fornire con circolare ad hoc le seguenti istruzioni.
Per una migliore comprensione di quanto di seguito si espone, può essere utile considerare che, in termini più generali, la previsione di cui all’art. 126, co. 8-ter, CDS può essere assimilabile ad una particolare casistica dell’art. 128 CDS: il mancato rinnovo della patente di guida per più di 5 anni diventa ope legis un caso in cui è necessaria la verifica del permanere dell’idoneità tecnica. Pertanto:
a) La disciplina dell’articolo 126, co. 8-ter, si applica certamente anche alle patenti degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, oltre che a quelli dell’Unione Europea: le prime, come le seconde, sono conformi alla direttiva 2006/126/CE e dunque non vi è ragione per distinguerne il trattamento giuridico.
b) Con riferimento al quesito relativo al dies a quo per il computo dei 5 anni dalla scadenza, ai fini dell’applicazione della disciplina relativa all’esperimento di guida:
- nel caso in cui, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 2 della citata direttiva, uno Stato membro abbia riconosciuto alla patente, di cui si chiede la conversione, una validità amministrativa superiore a quella che avrebbe nell’ordinamento nazionale (ad esempio accordi alle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B, B1 e BE una validità pari a 15 anni), oppure
- non abbia inteso esercitare l’opzione di cui all’art. 7, infra par. 3, della medesima direttiva e quindi rilasci patenti con validità amministrativa non ridotta in ragione dell’età del titolare (ad esempio rilasci patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B, B1 e BE con una validità pari a 10/15 anni ad un conducente che ha più di 50 anni),
può affermarsi che – purché la patente rilasciata da uno Stato membro della UE o dello SEE abbia una scadenza coerente con le previsioni della direttiva 2006/126/CE, ivi compreso l’eventuale esercizio di un’opzione da quest’ultima consentita -, il titolare di tale patente può circolare con il documento abilitativo alla guida in suo possesso, in tutto il territorio UE e SEE, fino alla naturale scadenza della validità amministrativa dello stesso (cioè fino alla data annotata nel campo 4.b della patente): e quindi, ovviamente, può circolare anche Italia, pure se qui ha acquisito residenza anagrafica o normale.
Solo dopo tale scadenza può cominciare a calcolarsi il quinquennio utile ai fini dell’art. 126, co. 8-ter, CDS.
Diverse valutazioni devono però essere fatte nel caso in cui la patente UE o SEE abbia:
- validità amministrativa illimitata, oppure
- validità amministrativa difforme dalle citate disposizioni unionali.
Nel primo caso (patente con validità illimitata) vale l’art. 136-bis, co. 3, CDS, con il quale è stata data attuazione all’opzione di cui all’articolo 2, par. 23, della direttiva 2006/126/CE, e che così dispone: “Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.”.
Ne consegue che – qualora la patente abbia una validità illimitata -, il dies a quo per il computo dei 5 anni di cui all’art. 126, co. 8-ter, CDS decorre dal giorno successivo al compimento dei due anni dall’acquisizione della residenza normale.
Nel secondo caso (patente con validità non coerente con le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva) ai fini della determinazione del dies a quo soccorrono le istruzioni impartite con circolare prot. n. 23455 del 23.10.2014, avente ad oggetto “Conversione di patente comunitaria all’atto del rinnovo. Soppressione della procedura di riconoscimento ed emissione di tagliando”.
Ed invero, sia pure in tema di conversioni, la citata circolare dispone che: “Il titolare di patente di guida comunitaria …(omissis)… con validità amministrativa superiore a quella stabilita all’art. 7 paragrafo 2,:
- nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in Italia in data antecedente al 19/01/2013, ha una patente con validità fino al 19/01/2015 (due anni dopo l’entrata in vigore della direttiva) …(omissis)…;
- nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in data successiva al 19/01/2013, ha una patente con validità di due anni dalla data dell’acquisizione della residenza normale in Italia…(omissis)….”.
NB: QUESTO è il modulo che deve essere utilizzato per la certificazione
Ne consegue che – qualora la patente abbia una validità amministrativa non coerente con le disposizioni di cui al più volte citato articolo 7 della direttiva -, il dies a quo per il computo dei 5 anni di cui all’articolo 126, co.8-ter, CDS, decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità riconoscibile sul territorio italiano, calcolato secondo le su riportate istruzioni della circolare prot. n. 23455 del 23.10.2014.
c) Con riferimento all’ordine procedurale “conversione - esperimento di guida - esiti dello stesso” si ritiene che si possa procedere ad esperimento di guida ex art. 126, co. 8-ter, CDS solo sulla patente di guida italiana: la conversione della patente di guida è dunque il primo atto da compiersi. Ne seguono i consueti adempimenti con l’Autorità che l’ha emessa.
In tal senso depone l’articolo 11, par. 2, della più volte citata direttiva 2006/126/CE che così recita: “Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.”.
Si richiama l’attenzione di codesti Uffici e delle autoscuole o Studi di consulenza che eventualmente siano incaricate della presentazione dell’istanza di conversione sulla necessità di tenere adeguatamente informato il titolare di patente UE o SEE istante la conversione della circostanza che:
- accolta l’istanza di conversione, ed emessa dunque una patente italiana, non sarà più possibile rinunciare a quest’ultima optando per il mantenimento della patente UE o SEE convertita;
- ricorrendo le condizioni di cui all’art.126, co. 8-ter, CDS, come specificate dalla presente circolare, ai fini della consegna materiale della patente di guida italiana - e dunque prima di tale consegna - occorre che il titolare presenti istanza per sottoporsi all’esperimento di guida (e dunque presenti istanza sul modello TT746).
Per tali ragioni, si suggerisce di far apporre all’utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo:
“Nel caso di conversione di una patente rilasciata da uno Stato UE o SEE, che non abiliti il titolare a guidare sul territorio italiano da più di 5 anni, ai fini della consegna della patente italiana, rilasciata per conversione, dovrà previamente presentare specifica istanza (modello TT746) per sottoporsi ad esperimento di guida ex art. 126, co. 8-ter, CDS.
In alternativa, la patente italiana dovrà essere consegnata esclusivamente al titolare dall’UMC, contestualmente alla notifica di un provvedimento di revisione ex art. 128 CDS sulla patente stessa.
In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata ex art. 130, co. 1, lett. b, CDS. La patente oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa”.
Tale dicitura può essere acquisita su modulistica a sé stante o anche, eventualmente, essere apposta in calce alla domanda di conversione.
Si richiama da ultimo l’attenzione sulla circostanza che la revisione su detta si pone in coerenza con le istruzioni già fornite con circolare prot. n. 13821 dell’11 giugno 2015 in materia di “Conversione di patenti di guida comunitarie, con validità amministrativa scaduta”, nella quale le parole “in caso di mancato esercizio alla guida per più di tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di mancato esercizio alla guida per più di cinque anni”.
SVIZZERA
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
ESTONIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
LETTONIA
LIBANO
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA
MAROCCO
MOLDOVA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
PRINCIPATO DI MONACO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA (valido fino al 12.06.2026)
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA (valido fino al 18/07/2028)
UNGHERIA
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

- rappresentanza diplomatica italiana nel paese che ha rilasciato la patente;
- rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente (la firma deve essere legalizzata dalla Prefettura-UTG competente per territorio ove ha sede la rappresentanza diplomatica);
- traduttore ufficiale abilitato o anche qualsiasi cittadino italiano o straniero che si assuma la responsabilità di effettuare una traduzione asseverata mediante giuramento davanti ad un cancelliere giudiziario o ad un notaio.
PREMESSA
Appare utile prendere, quale punto di riferimento la normativa in materia di iscrizione del cittadino straniero nell'anagrafe della popolazione residente, e dunque utile al rilascio della carta di identità. Sotto tale profilo, la normativa di riferimento è costituita dal DPR 223/1989, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente": posto in generale l'obbligo, per tutti coloro che rendono le dichiarazioni anagrafiche, di comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (cfr. art. 6), in sede di iscrizione anagrafica, il cittadino proveniente da Stato estero deve comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente (cfr. art. 14). All'atto di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, dunque, nella scheda riguardante il cittadino straniero sono indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno (cfr. art. 20, comma 2), che deve essere a tal fine esibito (cfr. art. 7). Il cittadino straniero è quindi iscritto in anagrafe con i dati desunti dal passaporto o documenti equipollenti o da altra documentazione autentica, tradotta e legalizzata o postillata con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente. Si sottolinea che - poiché ai fini dell'iscrizione all'anagrafe o del rilascio del permesso di soggiorno, non è obbligatorio esibire il certificato di nascita - può accadere che, quando il luogo di nascita non sia riportato nei predetti documenti, la carta di identità sia rilasciata senza la relativa indicazione.
DISPOSIZIONI
Tanto premesso, si dispone che, nel caso in cui un cittadino straniero richieda il rilascio di un titolo abilitativo alla guida esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità, gli uffici della motorizzazione procederanno come segue:
a) nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso;
b) nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.
Con riferimento, poi, alle ipotesi di discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti - al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero - gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Appare superfluo sottolineare che non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.
2) La patente italiana richiesta per conversione viene stampata;
3) L’ufficio provvedimenti fa partire la richiesta di revisione (saltando il passaggio di avvio al procedimento, vista la dichiarazione di consapevolezza firmata dall’interessato);
4) Il provvedimento e la patente vengono consegnati al richiedente, che ha 30 giorni per ottemperare all’obbligo di revisione.
Come precisato anche nella circolare 300/A/2591/14/111/84/1 del MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, l'art. 135, comma 1, del Codice della Strada, prevede che, fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.
PATENTE O PERMESSO INTERNAZIONALE

La patente italiana è sufficiente per la guida nei Paesi UE o SEE, oltre che nei Paesi extra UE con i quali è in essere un trattato bilaterale tale che riconoscono valida per la guida la patente nazionale italiana, come la Svizzera, l’Algeria o la Turchia.
In tutti gli altri Stati, a condizione che abbiano sottoscritto la Convenzione di Vienna e/o di Ginevra, è necessario il possesso della patente internazionale o del permesso internazionale.
Il permesso internazionale di guida, valido al massimo un anno e comunque non oltre la scadenza della relativa patente italiana, viene rilasciato per utilizzo negli Stati aderenti solo alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Ginevra del 19.9.1949
La patente internazionale di guida, valida al massimo per tre anni e comunque non oltre la scadenza della relativa patente italiana, viene rilasciata per utilizzo negli Stati aderenti alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Vienna dell'8.11.1968.
In ogni caso dubbio è preferibile richiedere all'Ufficio Consolare del Paese, ove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la "Patente Internazionale di Guida" o il “Permesso Internazionale di Guida”, ovvero se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra, tenendo presente che in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana.
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Bangladesh, Barbados, Benin, Botswana, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Ecuador, Egitto, Fiji, Filippine, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, Haiti, India, Israele, Jamaica, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Libano, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Marocco, Namibia, Niger, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Principato di Monaco, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zaire, Zimbawe.
E’ importante che il titolare conservi la ricevuta del rinnovo per evitare la contestazione legata alla lunga inattività (oltre tre anni).
Secondo l’art. 126: “la validità della patente è altresì confermata da (…) una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica”
Tale documento, quindi, vale solo finché si rimane fuori dal territorio italiano. Lo stesso articolo prosegue con: “Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino (…) dovrà confermare la patente”.
Come noto, attualmente la richiesta di rinnovo comporta la ristampa della patente.
